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Decreto Omnibus: la nuova tassa transfrontaliera

Il 9 agosto 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge n. 113. È il così detto Decreto Omnibus, vale a dire un decreto che raccoglie al suo interno una serie di leggi che riguardano argomenti diversi e che vengono approvate contemporaneamente, per velocizzare il processo legislativo. L’art. 6 del decreto, in particolare, affronta la questione della tassa transfrontaliera per alcune categorie di lavoratori frontalieri. Vuoi saperne di più? Resta con noi fino alla fine di questo articolo.

Italia e Svizzera, l’accordo del 2020

Italia e Svizzera condividono un confine che ha sempre favorito l’integrazione economica tra i due Stati. Infatti, molti italiani che vivono a pochi chilometri dal confine hanno lavorato e lavorano tuttora in aziende svizzere, divenendo difatti lavoratori transfrontalieri, “pendolari”. Così, il 23 dicembre del 2020, Italia e Svizzera hanno firmato un nuovo accordo, aggiornando e sostituendo quello in vigore fino a quel momento e che risaliva al 1974.

L’accordo affronta diversi punti che riguardano l’imposizione dei lavoratori frontalieri (coloro che vivono entro i 20 km dalla frontiera e che tornano al loro domicilio quotidianamente) e le condizioni di lavoro. Ma vediamolo più nel dettaglio:

  • I “nuovi frontalieri” – chi inizia a lavorare in Svizzera dopo l’entrata in vigore dell’accordo (1 gennaio 2024) pagherà l’80% delle imposte alla Svizzera mentre l’Italia potrà scegliere se far pagare il restante 20% delle tasse. Qualora l’Italia decidesse di far pagare il 20% delle imposte, il lavoratore potrà detrarre dalle tasse italiane le tasse che ha già pagato in Svizzera, evitando così la doppia imposizione;
  • Gli “attuali frontalieri” – chi lavora o ha lavorato nei Cantoni dei Grigioni, nel Ticino o nel Vallese nel periodo che va tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo accordo, continueranno a pagare le imposte soltanto in Svizzera e quest’ultima, fino al 2033, verserà un compenso pari al 40% delle tasse a quei Comuni italiani di confine. Il versamento del 40% ai Comuni italiani cesserà con il 2033;
  • Le nuove frontiere – l’accordo ha esteso e indicato i Comuni italiani considerati di frontiera.

LOMBARDIA

Provincia di Bergamo

Schilpario, Valbondione, Vilminore di Scalve

Provincia di Brescia

Berzo Demo, Corteno Golgi, Edolo, Incudine, Malonno, Monno, Paisco Loveno, Ponte di Legno, Sonico, Vezza d’Oglio, Vione

Provincia di Lecco Bulciago, Molteno
Provincia di Monza e della Brianza

Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Veduggio con Colzano

Provincia di Sondrio

Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell’Acqua, Catione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gordona, Grosio, Grosotto, Lanzada, Livigno, Lovero, Madesimo, Mantello, Mazzo di Valtellina, Mello, Mese, Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Piantedo, Piateda, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Talamona, Tartano, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant’Agata, Traona, Tresivio, Val Masino, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna, Villa di Tirano

Provincia di Varese Vergiate

PIEMONTE

Provincia di Verbano-Cusio-Ossola Stresa
Provincia di Vercelli Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Mollia, Piode, Rassa, Rimella, Rossa

TRENTINO ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano Martello
Provincia di Trento Peio, Rabbi

VALLE D’AOSTA

Provincia d’Aosta

Antey-Saint-André, Arvier, Avise, Aymavilles, Brissogne, Brusson, Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon, Emarese, Fenis, Gaby, Gressan, Introd, Jovençan, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Pollein, Pre-Saint-Didier, Quart, Saint-Christophe, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Verrayes, Villeneuve

Il Decreto Omnibus: legge n. 113 del 9 agosto 2024

Il Decreto Omnibus è il risultato della necessità di alcuni cambiamenti da apportare all’accordo Italia-Svizzera 2020 a proposito delle imposizioni agli “attuali frontalieri”. Infatti, con l’aggiunta dei nuovi Comuni al territorio di frontiera, coloro che lavoravano già in Svizzera ma risiedevano nei Comuni aggiunti, si sono ritrovati esclusi dai benefici che invece spettavano agli “attuali frontalieri”.

Così, all’art. 6 del Decreto 113/2024 si chiarisce che i lavoratori frontalieri possono scegliere di pagare un’imposta sostitutiva che equivale al 25% dell’imposta Svizzera. Nello stesso articolo sono contenute le altre disposizioni relativa alle tasse per i lavoratori transfrontalieri.

 

Tassazione dei redditi per lavoratori frontalieri

La nuova tassazione è regolata dal Decreto-legge 113/2024 (Decreto Omnibus, in vigore dal 10/08/2024) e afferma che:

  • Per il lavoratore che applica l’imposta sostitutiva del 25% sulle imposte applicate in Svizzera, non sono ammesse in detrazione le imposte pagate in Svizzera sui redditi assoggettati all’imposta sostitutiva;
  • L’imposta sostitutiva del 25% è esercitata nella dichiarazione redditi;
  • L’ammontare delle imposte applicate in Svizzera è convertito in euro sulla base del cambio medio annuale del periodo d’imposta in cui i redditi sono percepiti. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette;
  • La possibilità di scegliere per l’imposta sostitutiva del 25% è data anche ai lavoratori transfrontalieri di Comuni delle province di Brescia e Sondrio (inclusi nell’elenco) che, all’entrata in vigore dell’accordo Italia-Svizzera 2020 svolgevano o avevano svolto tra il 31 dicembre 2018 e l’1 gennaio 2024 un lavoro dipendente in Svizzera, nei Cantoni del Ticino e del Vallese;
  • Per il lavoratore che decide di avvalersi dell’opzione che consente di applicare l’imposta sostitutiva del 25% sulle imposte svizzere, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 1, commi da 237 a 239 della legge 30 dicembre 2023 n. 213:
    • Sono tenuti a versare alla regione di residenza una quota di compartecipazione al Servizio Sanitario Nazionale;
    • La regione di residenza definisce la quota di compartecipazione familiare (compresa tra il 3% e il 6%) attuando la progressività del contributo in rapporto al reddito netto e ai carichi familiari, con un minimo di 30 € e un massimo di 200 € per ogni mese lavorato, da applicare al salario netto percepito in Svizzera, a partire dall’1 gennaio 2024.

Detrazioni per i lavoratori frontalieri

Al comma 7, l’art. 6 ribadisce che i lavoratori che usufruiscono dell’opzione sull’imposta sostitutiva del 25%, anche quelli dei nuovi Comuni inclusi nel territorio di frontiera, detraggono dall’imposta sostitutiva un importo pari al 20% dei contributi di cui all’art. 1, commi da 237 a 239, Lg n. 213 del 30 dicembre 2023.

Vuoi conoscere la Riforma fiscale 2023/2024? Leggi l’articolo sulle cartelle esattoriali e sulle tasse.

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