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Eredità e successione: differenza tra donazione indiretta e simulata

Stai cercando un modo per donare qualcosa di tua proprietà o, più in generale, la tua eredità ai tuoi cari senza incorrere in norme che possano renderlo difficile (o che possano compromettere l’entità della tua donazione)? In questo articolo parleremo della donazione, una modalità con cui puoi trasmettere il tuo patrimonio in maniera più personalizzata e flessibile. Questo tipo di contratto può distinguersi in: donazione indiretta e donazione simulata.

Entrambe le soluzioni mirano a realizzare una liberalità, vale a dire un atto di generosità attraverso cui una persona arricchisce gratuitamente un’altra. Le modalità con cui ciascuna di queste procedure consente di raggiungere l’obiettivo sono diverse. Resta insieme a noi fino alla fine per avere tutto chiaro e fare la scelta migliore per il tuo specifico caso.

La donazione indiretta

La donazione indiretta prevede che le parti coinvolte utilizzino un contratto tipico, come quello per la compravendita dove, a seguito del pagamento, avviene la consegna del bene. Questo contratto, però, ha uno scopo diverso da quello ordinario. Ad esempio, viene stipulata una compravendita di un immobile a un prezzo simbolico o inferiore al valore di mercato, con l’obiettivo di fare un regalo a un’altra persona, il compratore.

Tramite la procedura di donazione indiretta, le parti saranno in possesso di un contratto valido, che produce i suoi effetti tipici. La donazione è relativa a quella parte della prestazione che eccede il valore della controprestazione.

La donazione simulata

Nella procedura della donazione simulata, le parti appunto “simulano” la stipula di un contratto, che in realtà non intende produrre nessun effetto giuridico. Quindi, ad esempio, viene stipulata la compravendita di un immobile ma, in realtà, le parti non hanno realmente intenzione di trasferire la proprietà, né di pagare la somma.

In questo caso, la procedura della donazione simulata non rende alle parti coinvolte un contratto valido, proprio perché il contratto è solo apparente. Questo tipo di contratto è nullo e, anche se le parti rispettano la forma richiesta per la procedura simulata, non esiste niente che possa modificare la nullità del contratto. Una volta dichiarata la simulazione, le norme sulla donazione vengono applicata ma, considerando il fatto che la donazione non è stata perfezionata nelle forme di legge (cioè attraverso un atto pubblico, in presenza di testimoni), la donazione stessa è nulla e questa nullità può essere chiamata in causa da chiunque ne abbia interesse.

La disciplina della donazione nel Codice civile italiano

A partire dall’articolo 456 fino all’articolo 809, il Codice civile del nostro Stato prevede un’intera sezione dedicata alle successioni, alle divisioni e quindi, anche alle donazioni. La sezione è il Libro Secondo ed è dedicata ai diritti reali e ai contratti. Gli articoli esplicitamente dedicati alle donazioni vanno dall’art. 769 all’art. 809. Vediamo una breve panoramica degli articoli più rilevanti in merito all’argomento:

  • Articolo 769 – è in questo articolo che viene data la definizione di donazione: “La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione”;
  • Articolo 771 – questo articolo stabilisce che la donazione non può prevedere beni futuri. In questi casi, infatti, la donazione è nulla. Quando l’oggetto della donazione è un insieme di cose e il donante ne conserva il godimento trattenendola presso di sé, allora si considerano comprese nella donazione anche le cose che si aggiungeranno successivamente;
  • Articolo 773 – la donazione fatta congiuntamente a favore di più donatori, è fatta per parti uguali, a meno che nell’atto non risulti specificato diversamente;
  • Articolo 782 – l’articolo stabilisce la forma della donazione. Questa deve essere fatta per atto pubblico, redatto da un notaio, alla presenza di due testimoni;
  • Articolo 783 – la donazione senza atto pubblico è valida se è una donazione di modico valore e ha per oggetto beni mobili. La modicità è valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.

Per quanto riguarda gli altri articoli, questi regolano altri aspetti importanti della donazione, ad esempio:

  • La capacità di donare;
  • L’oggetto della donazione;
  • L’accettazione della donazione;
  • La revoca della donazione;
  • La riduzione della donazione.

Per quanto riguarda la donazione simulata, all’interno del Codice civile occorre arrivare al Capo X del Titolo II del Libro Quarto dedicato alle obbligazioni per rintracciare gli articoli che parlano della disciplina:

  • Articolo 1414 – il contratto simulato non produce effetto tra le parti. Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra essere il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma. Queste disposizioni si applicato anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario;
  • Articolo 1415 – la simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione. I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti quando essa pregiudica i loro diritti.

Altre forma di trasmissione del patrimonio e dell’eredità

Oltre alle procedure di donazione che abbiamo esplorato finora, esistono altri modi per trasmettere il tuo patrimonio e la tua eredità. Ognuno di questi implica condizioni e caratteristiche diverse sia dal punto di vista giuridico che fiscale. Tieni conto del fatto che la disciplina è vasta e complessa e, prima di scegliere quale modalità sia la migliore per il tuo caso, devi tenere conto di diversi aspetti: la composizione del tuo patrimonio, la finalità della tua trasmissione, le implicazioni fiscali e molto altro. In ogni caso, abbiamo scelto di esporti le altre tue opzioni:

  • Successione legittima – questa procedura avviene in assenza di testamento o quando il testamento non dispone dell’intero patrimonio. La successione prevede che ci sia una graduatoria di eredi a cui spetta, appunto, l’eredità: coniuge, figli, ascendenti, collaterali;
  • Successione testamentaria – è una procedura che si attiva quando il soggetto non è più in vita e ha dichiarato esplicitamente, attraverso il testamento, come disporre dei propri beni;
  • Trust – è una procedura attraverso cui uno o più beni sono destinati a uno scopo specifico, nell’interesse di uno o più beneficiari. Questa modalità consente di proteggere i propri beni e di pianificare la successione nel modo desiderato;
  • Donazione modale – prevede che la donazione sia possibile solo se si verifica una condizione o un onere. La trasmissione del bene è condizionata al rispetto di determinate clausole.

Sai che adesso puoi fare tutto risparmiando il tuo tempo? Scopri l’articolo su come occuparti tua successione ed eredità online.

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