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Tassazione NFT: facciamo chiarezza in merito agli aspetti fiscali

Tassazione Non Fungible Token (NFT) : scopriamo cosa sono, quali sono le caratteristiche e quali sono gli aspetti fiscali.

NFT è l’acronimo di Non Fungible Token . Nel corso degli ultimi anni se n’è parlato moltissimo, in quanto il loro mercato ad un certo punto haraggiunto dimensioni molto importanti. Tali da spingere le autorità fiscali a intervenire per regolamentare la materia, in modo da impedire ulterioresottrazione di risorse alla tassazione, conseguenza del lassismo che per anni ha caratterizzato il settore delle criptovalute.

Cosa sono gli NFT

Per capire meglio quanto detto sinora, basterà ricordare che una collezione di NFT , quella nota come “ Everydays: the first 5000 days ”, varata daBeeple, è stata venduta a ben 69,3 milioni di dollari. Una cifra paragonabile a quelle che caratterizzano le opere d’arte tradizionali cui, del resto, itoken non fungibili sono spesso equiparati, erroneamente. Occorre infatti ricordare che con questa sigla si indicano in pratica i certificati cheattestano il possesso di un asset digitale, ad esempio una fotografia o un video.

Il bene virtuale viene a sua volta immesso e memorizzato nella blockchain sotto forma di codice, che di conseguenza non può essere oggetto dimodifica, associato ad una marca temporale. Il procedimento descritto comporta però una problematica di non poco conto: si tratta di benifinanziari o opere d’arte? Dalla risposta discendono in pratica gli aspetti fiscali da esaminare per sottoporre gli NFT ad un determinato regimefiscale.

NFT: Qual è il regime IVA di applicazione?

Il punto di partenza per capire quale sia il regime IVA da applicare è quello relativo al valore degli NFT acquistati. Come tutti i beni che hanno unaquotazione, infatti, anche in questo caso può verificarsi un apprezzamento o un deprezzamento del bene. Nel primo caso si dovrebbero pagaretasse sulle plusvalenze, a rigor di logica, ma non è propriamente così.

Se, infatti, si tratta di attività saltuaria, effettuata al di fuori del regime di impresa, le stesse non sono soggetto a tassazione. Al tempo stesso iguadagni devono essere indicati dall’interessato nel riquadro RL della dichiarazione dei redditi , come “redditi diversi”, andando ad aumentare laquota che può essere tassata con l’applicazione delle aliquote ordinarie.

Il discorso muta se, al contrario, si tratta di un’attività professionale. In questo caso, chi cede insieme opera d’arte o dell’ingegno e NFT, cede i diritticollegati alla prima, ma deve pagare l’IVA conseguente a questa operazione. Dopo la prima cessione, il creatore dell’opera continuerà però ad averediritto alle royalties , le quali sono collegate all’opera stessa. Su questo importo, l’interessato dovrà versare al fisco il 30% sul 75% di quantopercepito.

Gli aspetti da chiarire

Sinora abbiamo parlato della tassazione degli NFT senza però affrontare un problema di non poco rilievo, ovvero quello del monitoraggio fiscale.Come già accade per i token fungibili, ovvero Bitcoin e Altcoin, al momento è praticamente impossibile localizzarli da un punto di vista geografico.Se si sa che sono generati, al tempo stesso non è possibile ricondurre gli stessi ad una determinata area geografica e ad una precisa giurisdizionefiscale.

Per quanto concerne il nostro Paese, l’unico riferimento normativo che può essere indicato è il decreto legge n.167 del 1990. Al suo interno, infatti, siafferma che persone fisiche, enti non commerciali e società, semplici o equiparate con sede in Italia e le quali hanno investimenti all’estero nelperiodo d’imposta in grado di produrre redditi imponibili all’interno del territorio nazionale hanno l’obbligo di indicarli all’interno della dichiarazioneannuale dei redditi. Neanche le affermazioni al proposito dell’Agenzia delle Entrate sono però riuscite a chiarire se gli NFT rientrino in questoambito.

La speranza è che nei prossimi anni si arrivi ad una chiarificazione del quadro. Al tempo stesso va rilevato che neanche il MiCA (Markets in CryptoAssets), la nuova normativa varata dall’Unione Europea in relazione alle criptovalute, ha affrontato il tema. Resta da capire se e quando ciò saràfatto. Sino ad allora il timore è quello di un vero e proprio Far West fiscale, in tema di NFT.

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